Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo e chiarimenti.
La presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce un riepilogo organico in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) è stato soppresso ed è confluito nell’I.N.P.S. tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Parte 1
1. I lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
I lavoratori dello spettacolo sono iscritti alla gestione ex ENPALS in ragione dell’elencazione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni.
Gli interventi normativi succedutisi nel tempo, in particolare, i decreti di armonizzazione n. 166 e n. 182 del 30 aprile 1997, i decreti ministeriali del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, il decreto legge del 30 aprile 2010, n. 64 convertito con legge 29 giugno 2010, n. 100 in favore dei ballerini e tersicorei, nonché, da ultimo, il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, hanno ampliato la platea delle categorie dei lavoratori dello spettacolo ed hanno modificato la disciplina relativa ai requisiti di accesso ed alle modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal fondo (allegato 1).
1.1 L’evoluzione della disciplina nel tempo.
L'anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.
1.1.1 Disciplina vigente anteriormente al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
I lavoratori dello spettacolo con l’obbligo del versamento contributivo all’ex gestione E.N.P.A.L.S. erano convenzionalmente suddivisi in 2 Gruppi (D.L.C.P.S. n. 708/1947), a prescindere dal fatto che l’attività svolta fosse strettamente subordinata od autonoma:
- al 1° Gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico, con rapporto di lavoro saltuario o a
tempo determinato;
- nel 2° Gruppo erano inseriti i lavoratori dell’impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.